Art. 1.

      1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono computate, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza determinata ai sensi del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.